Il nuovo incentivo occupazionale dedicato alle assunzioni femminili prevede un esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro privato per contratti a tempo indeterminato, entro limiti mensili prestabiliti e con durata variabile in base al profilo della lavoratrice. La misura, operativa per le assunzioni effettuate nel 2026, è gestita dall’INPS e rientra nel quadro delle politiche per l’occupazione previste dal D.L. 30 aprile 2026, n. 62.

Cos’è e come funziona l’agevolazione INPS

L’esonero contributivo, riconosciuto dall’INPS, copre il 100% dei contributi previdenziali datoriali (restano esclusi i premi INAIL) per l’assunzione a tempo indeterminato di specifiche categorie di donne che incontrano maggiori ostacoli nel mercato del lavoro. Il tetto è fissato a 650 euro al mese per ogni dipendente, con possibilità di maggiorazione a 800 euro nelle Regioni della ZES unica.

Riferimenti e finalità

  • Norma di riferimento: D.L. n. 62/2026 e istruzioni INPS conseguenti.
  • Obiettivo: accrescere l’occupazione stabile femminile e promuovere pari opportunità, con attenzione alle aree e ai profili a più alto rischio di esclusione.

Chi può beneficiarne: lavoratrici e datori ammessi

Profili di lavoratrici interessate

L’esonero spetta per l’assunzione a tempo indeterminato di:
Donne molto svantaggiate prive di impiego da almeno 24 mesi (ovunque residenti).
Donne molto svantaggiate prive di impiego da almeno 12 mesi e con almeno una delle seguenti condizioni: over 50, giovani 15–24 anni, assenza di diploma secondario e prima occupazione mai avuta, madri o adulte sole con persone a carico, appartenenza a minoranze etniche con necessità di rafforzare competenze linguistiche/professionali, impiego in settori/professioni con gap di genere >25% rispetto alla media nazionale.
Donne svantaggiate prive di impiego da almeno 6 mesi o rientranti nelle condizioni ampie previste dalla normativa europea di riferimento.

Per tutte le categorie, se la lavoratrice è residente nelle Regioni comprese nella ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche, Umbria), il massimale mensile dell’agevolazione sale da 650 a 800 euro.

Datori di lavoro ammessi ed esclusioni

  • Ammessi: tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo, a prescindere dallo status di impresa.
  • Esclusi: Pubbliche Amministrazioni, lavoro domestico, apprendistato e rapporti intermittenti; fuori anche le prestazioni occasionali.

Importi, durata e regole di calcolo

  • Copertura: 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, con tetti mensili.
  • Massimali: 650 euro standard; 800 euro in ZES unica.
  • Durata:
  • fino a 24 mesi per le lavoratrici “molto svantaggiate”;
  • fino a 12 mesi per le lavoratrici “svantaggiate”.
  • Proporzionalità: per part-time, i massimali sono rimodulati in base alla percentuale oraria. In caso di assunzioni/cessazioni in corso di mese, si applica un tetto giornaliero derivato dal massimale mensile.
  • Pensione invariata: lo sgravio non riduce l’aliquota utile ai fini pensionistici della lavoratrice.

Voci escluse dall’esonero

Restano fuori: premi INAIL, contributi a Fondi TFR, Fondi di solidarietà bilaterali, Fondo trasporto aereo, contributo 0,30% per i Fondi interprofessionali, e ogni contribuzione non previdenziale (es. solidarietà per previdenza complementare, spettacolo, sport).

Risorse disponibili

Il finanziamento attinge al Programma nazionale “Giovani, donne e lavoro” 2021–2027 con limiti annuali. La capienza è monitorata dall’INPS: una volta esauriti i fondi, non si potranno accogliere ulteriori istanze.

Quali contratti danno diritto allo sgravio

  • Ammessi: contratti a tempo indeterminato a tempo pieno o parziale; rapporti tramite cooperative di lavoro; somministrazione a tempo indeterminato (il beneficio si trasferisce all’utilizzatore durante missioni a termine).
  • Non ammessi: contratti a tempo determinato, trasformazioni da determinato a indeterminato già in essere, lavoro domestico, apprendistato, intermittente anche se a tempo indeterminato, e prestazioni occasionali.

Condizioni per ottenere e mantenere il beneficio

  • Regolarità contributiva (DURC), rispetto norme lavoro e sicurezza, applicazione dei CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
  • Retribuzione conforme ai minimi contrattuali e al requisito di salario equo introdotto dalla normativa 2026.
  • Incremento occupazionale netto: l’assunzione deve aumentare l’organico medio (in ULA) rispetto ai 12 mesi precedenti. La verifica è mensile; se l’incremento viene meno, il beneficio si sospende per quel mese e riprende quando ripristinato.
  • Vincolo sui licenziamenti: vietati licenziamenti per GMO o collettivi nei sei mesi precedenti e successivi all’assunzione, nella medesima unità produttiva, pena revoca e recupero degli importi.

Cumulabilità

  • Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive datoriali (ad esempio, decontribuzioni territoriali).
  • Compatibile con maggiorazioni fiscali sul costo del lavoro per nuove assunzioni previste dalla legge di bilancio, con l’esonero 1% per datori con Certificazione della parità di genere e con riduzioni riferite alla quota lavoratrice (come il cosiddetto “Bonus Mamme” sui contributi IVS).

Come presentare la domanda all’INPS

La richiesta va inoltrata dal datore di lavoro tramite il Portale delle Agevolazioni INPS (ex DiResCo), selezionando la voce dedicata all’incentivo 2026. L’istanza può essere presentata prima o contestualmente all’assunzione.

Dati da inserire

  • Informazioni aziendali e unità produttiva.
  • Dati anagrafici e residenza della lavoratrice.
  • Categoria di svantaggio dichiarata.
  • Dettagli del contratto (tempo pieno/part-time con percentuale oraria).
  • Retribuzione media mensile comprensiva dei ratei, aliquota contributiva datoriale.
  • Dichiarazioni su non cumulo con altri esoneri e rispetto del trattamento economico minimo.

Esito e tempi

  • Per assunzioni già effettuate: l’esito è comunicato in calce alla procedura online.
  • Per assunzioni future: l’INPS accantona le somme e invia notifica via PEC/MyINPS; il datore ha 10 giorni per procedere con l’assunzione e trasmettere la comunicazione obbligatoria (Unilav/Unisomm). Se il termine non è rispettato, l’importo accantonato si perde.

Nota: per una successiva riassunzione della stessa lavoratrice, l’eventuale residuo viene riconosciuto senza nuova domanda, purché sussistano i requisiti. I dati dell’istanza devono coincidere con quelli della comunicazione obbligatoria, altrimenti la richiesta viene respinta.

Tempistiche, coperture territoriali e opportunità

  • Finestra di accesso: assunzioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
  • Territori agevolati: in ZES unica il tetto sale a 800 euro/mese per tutte le categorie.
  • Vantaggi per le imprese: riduzione del costo del lavoro stabile, possibilità di pianificare inserimenti qualificati e di lungo periodo.
  • Opportunità per le candidate: maggiore propensione all’assunzione a tempo indeterminato, soprattutto per profili con periodi di inattività prolungata o in condizioni di svantaggio certificato.

Punti chiave in breve

  • Esonero INPS al 100% dei contributi datoriali fino a 650 €/mese (fino a 800 €/mese in ZES unica).
  • Contratti ammessi: solo tempo indeterminato nel 2026; esclusi determinato, apprendistato, intermittente, lavoro domestico e prestazioni occasionali.
  • Durata: 24 mesi per donne molto svantaggiate; 12 mesi per donne svantaggiate.
  • Requisiti datoriali: DURC regolare, CCNL applicati, sicurezza sul lavoro, incremento occupazionale netto, rispetto del salario giusto.
  • Cumulabilità selettiva: vietato il cumulo con altri esoneri datoriali; ammessa con misure su quota lavoratrice e con incentivi fiscali specifici.
  • Domanda online su Portale Agevolazioni INPS; per assunzioni future c’è un termine di 10 giorni per completare l’inserimento dopo l’accantonamento.
  • Risorse limitate: procedere con la richiesta il prima possibile per non incorrere in esaurimenti di budget.
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