L’indennità di disoccupazione NASpI resta nel 2026 il riferimento centrale per chi perde il lavoro senza colpa. La prestazione, gestita dall’INPS, garantisce un sostegno economico mensile a fronte di specifici requisiti contributivi e di disponibilità al lavoro, con scadenze e procedure da rispettare per non perdere il diritto.
Cos’è la NASpI e a chi spetta
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è un’indennità economica erogata dall’INPS ai lavoratori subordinati che si trovano in stato di disoccupazione involontaria. L’accesso è subordinato alla presenza di contribuzione minima, allo status di disoccupato e alla sottoscrizione delle misure di politica attiva.
Beneficiari ammessi
Rientrano tra i potenziali beneficiari:
– Dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato
– Apprendisti
– Soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato
– Personale artistico assunto come dipendente
– Dipendenti a termine delle Pubbliche Amministrazioni
– Operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative (dal 2022, ambiti specifici)
Categorie escluse
Non hanno diritto:
– Lavoratori che si sono dimessi volontariamente (fanno eccezione le dimissioni per giusta causa e quelle nel periodo di tutela di maternità)
– Dipendenti pubblici a tempo indeterminato
– Operai agricoli a tempo determinato (e, di norma, a tempo indeterminato fuori dai casi previsti)
– Lavoratori stagionali extracomunitari
– Beneficiari di pensione o di assegno ordinario di invalidità che non optano per la NASpI
Dimissioni per giusta causa: quando è ammessa
Conservano il diritto all’indennità le dimissioni dovute a circostanze gravi, come:
– reiterato mancato pagamento della retribuzione
– molestie, condotte vessatorie o demansionamento illegittimo
– trasferimento non giustificato oltre 50 km (o oltre 80 minuti di percorrenza con mezzi pubblici)
– dimissioni durante il periodo tutelato di maternità/paternità nei casi previsti
Novità in vigore nel 2026: la doppia soglia delle 13 settimane
Dal 2025 è operativa una regola aggiuntiva confermata per il 2026: chi ha già fruito della NASpI e, dopo un nuovo impiego, perde di nuovo il lavoro deve poter contare su almeno 13 settimane di contributi nel rapporto appena cessato. Questo requisito si somma al minimo di 13 settimane maturate nei quattro anni anteriori alla disoccupazione. L’obiettivo è scoraggiare rapporti di durata troppo breve creati ad hoc per riaprire il diritto alla prestazione.
Requisiti 2026: cosa serve per fare domanda
Per presentare richiesta all’INPS occorre soddisfare contemporaneamente i seguenti punti:
- Disoccupazione involontaria: licenziamento (anche disciplinare), scadenza di contratto, risoluzione consensuale in sede protetta o per mancata accettazione di trasferimento oltre 50 km/80 minuti, dimissioni per giusta causa, dimissioni nel periodo tutelato di maternità.
- DID e patto di servizio: dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e adesione al percorso con il Centro per l’Impiego.
- Contribuzione minima: almeno 13 settimane accreditate nei 4 anni che precedono la disoccupazione.
- Nuovo requisito post-rioccupazione: per chi ha già percepito NASpI in passato, 13 settimane anche nel rapporto da cui è derivata l’ultima perdita del posto.
Come si calcola l’importo
L’INPS determina l’indennità partendo dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell’ultimo quadriennio:
1) somma dell’imponibile degli ultimi 4 anni;
2) divisione per le settimane di contribuzione;
3) moltiplicazione per 4,33 per ottenere la retribuzione mensile di riferimento;
4) applicazione del 75% fino alla soglia stabilita annualmente, con una quota aggiuntiva sulla parte eccedente, nel rispetto del tetto massimo aggiornato ogni anno.
- Décalage: riduzione del 3% al mese a partire dal 151° giorno di fruizione per gli under 55 e dal 211° giorno per gli over 55.
- Massimali e soglie: definiti dall’INPS con circolare annuale e rivalutati in base all’indice ISTAT.
Durata della prestazione
La NASpI viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi quattro anni, fino a 104 settimane complessive (circa 24 mesi). Esempi:
– 52 settimane di contributi → 26 settimane di NASpI (circa 6 mesi)
– 208 settimane → 104 settimane (limite massimo)
Pagamenti e modalità di accredito
- Periodicità: mensile, di norma tra il 10 e il 15 del mese successivo a quello di riferimento.
- Come viene pagata: accredito su conto corrente bancario/postale o libretto; in alternativa bonifico domiciliato presso Poste.
Compatibilità con attività lavorative e cause di stop
- Lavoro subordinato part-time: se il reddito annuo previsto resta entro 8.000 euro, la NASpI si riduce proporzionalmente e non decade; obbligo di comunicare all’INPS il reddito entro 30 giorni.
- Lavoro autonomo: compatibile fino a 5.500 euro annui, con riduzione dell’indennità; oltre tale importo la prestazione decade.
- Sospensione: rioccupazione subordinata fino a 6 mesi e reddito sotto 8.000 euro; al termine, riprende l’erogazione residua.
- Decadenza: perdita dello stato di disoccupazione, mancata partecipazione alle iniziative del Centro per l’Impiego, mancata comunicazione dei redditi, raggiungimento dei requisiti per pensione o scelta diversa dall’assegno ordinario di invalidità.
Domanda NASpI: quando e come presentarla
La richiesta va inviata esclusivamente online all’INPS entro 68 giorni. Il termine decorre:
– dalla cessazione del rapporto di lavoro;
– dalla fine di maternità/malattia indennizzata insorte durante il rapporto poi cessato;
– dalla conclusione del periodo equivalente all’indennità sostitutiva del preavviso;
– dalla definizione della causa o dalla notifica della sentenza;
– dal 38° giorno in caso di licenziamento per giusta causa.
Canali di presentazione
- Portale INPS con credenziali SPID, CIE o CNS
- Patronati
- Contact center INPS: 803 164 (rete fissa) o 06 164 164 (mobile)
Documenti utili
- Dati e documentazione dell’ultimo rapporto (es. contratto, ultima busta paga)
- Coordinate per il pagamento e modulistica bancaria per l’accredito
- Credenziali personali per l’accesso ai servizi online
- Avvenuta DID e patto di servizio con il Centro per l’Impiego
NASpI e concorsi pubblici: compatibilità e adempimenti
- Partecipazione alle selezioni: è pienamente compatibile con la NASpI; l’indennità non si sospende per la presentazione della domanda e lo svolgimento delle prove.
- Assunzione nella PA:
- a tempo indeterminato: decadenza della NASpI dalla data di avvio del rapporto;
- a tempo determinato: possibile sospensione per la durata del contratto se entro 6 mesi e con reddito annuo sotto 8.000 euro, con successiva ripresa del residuo.
Vantaggi e opportunità per i beneficiari
- Sostegno economico mensile in una fase di transizione occupazionale
- Percorsi di politica attiva con i Centri per l’Impiego
- Possibilità di formazione e aggiornamento professionale durante la fruizione
- Compatibilità, entro limiti e con obblighi di comunicazione, con lavori a reddito contenuto
- Chance di prepararsi ai concorsi pubblici senza perdere il diritto alla prestazione
Promemoria operativo
- INPS è l’ente che eroga la NASpI
- Requisiti chiave: disoccupazione involontaria + DID/patto di servizio + 13 settimane nei 4 anni precedenti; se già fruitore, altre 13 settimane nel rapporto appena cessato
- Durata: fino a 24 mesi
- Importo: calcolato sul 75% della retribuzione di riferimento, con massimale e décalage
- Scadenza domanda: 68 giorni
- Test e formazione: concorsi e corsi sono compatibili nel rispetto delle regole sullo stato di disoccupazione
Domande frequenti (FAQ)
Quanto dura la NASpI nel 2026?
Per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, con tetto massimo di 104 settimane.
Da quando scatta il décalage del 3%?
- Under 55: dal 151° giorno di fruizione
- Over 55: dal 211° giorno
Si può lavorare part-time durante la NASpI?
Sì, se il reddito previsto è entro 8.000 euro annui e viene comunicato all’INPS entro 30 giorni. L’importo si riduce in proporzione.
Posso preparare un concorso pubblico mentre percepisco la NASpI?
Sì. La partecipazione a corsi e selezioni non interrompe la prestazione; la decadenza scatta con l’eventuale assunzione a tempo indeterminato o oltre i limiti previsti.
Entro quando devo presentare la domanda?
Entro 68 giorni secondo le decorrenze previste (con specifica del 38° giorno in caso di licenziamento per giusta causa).
Come avviene il pagamento?
Mensilmente, di norma tra il 10 e il 15 del mese successivo, su conto o tramite bonifico domiciliato.

