Il nuovo incentivo alle assunzioni per under 35 è operativo e mira ad aumentare i contratti stabili nel settore privato, alleggerendo il costo del lavoro per le imprese. La misura, prevista dall’articolo 2 del Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 62 e dettagliata dalla Circolare INPS n. 55 del 14 maggio 2026, riconosce un esonero contributivo del 100% per chi assume giovani con specifiche condizioni di svantaggio. Il beneficio è riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, con tetti mensili e durate differenziate in base al profilo del lavoratore e alla sede di lavoro.

Cos’è l’esonero per le assunzioni di giovani 2026

  • Beneficio: esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
  • Periodo di applicazione: 1/1/2026 – 31/12/2026.
  • Target: giovani under 35 con status di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014.
  • Massimali: fino a 500 euro/mese (24 o 12 mesi) oppure 650 euro/mese nelle regioni della ZES Unica del Mezzogiorno.
  • Dotazione: 109,7 milioni per il 2026, con monitoraggio INPS e stop alle nuove domande al raggiungimento dei limiti.

Importi e durata del beneficio

  • Molto svantaggiati: fino a 500 €/mese per 24 mesi (totale max 12.000 €).
  • Svantaggiati: fino a 500 €/mese per 12 mesi (totale max 6.000 €).
  • Assunzioni in ZES Unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche, Umbria): fino a 650 €/mese per 24 o 12 mesi (fino a 15.600 € o 7.800 €).
  • Proporzionamento: 16,12 €/giorno massimale ordinario; 20,96 €/giorno in ZES. In part-time i tetti sono ridotti in proporzione.

Sono esclusi dall’esonero i premi INAIL, i contributi ai fondi di solidarietà, il 0,30% per la formazione continua e altri oneri specifici; rientra invece l’addizionale IVS 0,50%. La fruizione può essere sospesa per maternità obbligatoria.

Requisiti dei lavoratori: chi rientra nello sgravio

Per accedere all’incentivo, alla data di assunzione il lavoratore deve:
– avere meno di 35 anni;
– rientrare in una delle categorie di svantaggio previste dal Regolamento (UE) 651/2014.

Profili ammessi

  • Molto svantaggiati (24 mesi di esonero):
  • giovani senza impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • oppure senza impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e, inoltre, appartenenti a specifiche sotto-categorie di svantaggio (ad es. assenza di diploma ISCED 3; adulti soli con persone a carico; appartenenza al genere sottorappresentato in settori a elevata disparità; appartenenza a minoranze etniche con bisogno di rafforzamento linguistico/professionale).
  • Svantaggiati (12 mesi di esonero):
  • giovani privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • oppure di età 15–24 anni;
  • o appartenenti alle altre categorie di svantaggio riconosciute dal regolamento UE.

Contratti ammessi ed esclusioni

  • Ammessi: tempo indeterminato (anche in somministrazione a scopo indeterminato), full-time o part-time.
  • Esclusi: dirigenti, lavoro domestico, apprendistato, lavoro intermittente anche se a t.i., prestazioni occasionali. Non agevolate le assunzioni a tempo determinato né le trasformazioni di rapporti a termine in essere.

Datori di lavoro: chi può richiederlo e condizioni

Possono accedere tutti i datori di lavoro privati, inclusi:
– aziende del settore agricolo;
– agenzie per il lavoro per assunzioni a t.i. a scopo di somministrazione;
– cooperative di lavoro per rapporti in attuazione del vincolo associativo.

È esclusa la Pubblica Amministrazione. Dal 1° aprile 2026 è prevista la pubblicazione delle posizioni sul SIISL; l’obbligo scatterà con l’apposito decreto attuativo.

Condizioni da rispettare

  • Regolarità contributiva (DURC) e rispetto di sicurezza, lavoro e normativa sociale.
  • Applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e trattamento economico minimo contrattuale.
  • Divieto di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (individuali o collettivi) nella stessa unità produttiva nei 6 mesi precedenti l’assunzione e nei 6 mesi successivi per il neoassunto o per lavoratori con qualifica analoga.
  • Rispetto delle regole UE su aiuti di Stato: niente fruizione se soggetti alla clausola Deggendorf o se impresa in difficoltà.
  • Obbligo di incremento occupazionale netto calcolato in U.L.A. rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, da mantenere per tutto il periodo di fruizione; esonerate dal requisito le sostituzioni per dimissioni, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria orario, licenziamento per giusta causa.

Il valore dell’aiuto non può superare il 50% dei costi salariali del lavoratore. Il bonus non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni della contribuzione datoriale; resta compatibile con alcune misure fiscali e specifici esoneri non datoriali.

Dove si applica il massimale maggiorato

Nelle regioni della ZES Unica del Mezzogiorno il tetto mensile è di 650 euro. Se il lavoratore viene trasferito da una sede ZES a una non ZES, da quel mese il massimale scende a 500 euro; il trasferimento inverso non consente l’aumento del tetto già autorizzato.

Procedura: come presentare domanda

La richiesta si invia esclusivamente online tramite il Portale delle Agevolazioni INPS (sezione “Bonus giovani 2026”). Il rilascio del modulo è comunicato dall’INPS.

Dati da indicare

  • Anagrafica aziendale e del lavoratore.
  • Categoria di svantaggio dichiarata.
  • Tipologia contrattuale (tempo pieno/parziale) e percentuale.
  • Retribuzione media mensile, ratei inclusi, e aliquota datoriale.
  • Dichiarazioni sostitutive sull’assenza di cumulo con altri esoneri e sul rispetto del trattamento economico minimo.

Istruttoria e tempi

  • L’INPS calcola l’importo, verifica i requisiti e comunica l’esito.
  • È possibile presentare domanda sia per assunzioni già effettuate sia per assunzioni programmate.
  • In caso di domande preventive, l’INPS accantona le risorse e invita a perfezionare l’assunzione e la comunicazione Unilav/Unisomm entro 10 giorni: la mancata trasmissione fa decadere l’accantonamento.
  • In caso di riassunzione dello stesso lavoratore entro il 31/12/2026, si può utilizzare il residuo non fruito senza nuova domanda.

Vantaggi per imprese e candidati

  • Per i datori privati: taglio integrale della contribuzione datoriale entro i massimali, con risparmi fino a 15.600 euro in ZES e 12.000 euro nel resto d’Italia, favorendo piani di inserimento e stabilizzazione.
  • Per i giovani under 35 in condizioni di svantaggio: più opportunità di assunzione a tempo indeterminato, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, grazie alla maggiore convenienza per le imprese.

Checklist rapida per le aziende

  • Under 35 alla data di assunzione.
  • Profilo in categoria svantaggiata o molto svantaggiata secondo il Regolamento UE.
  • Tempo indeterminato stipulato tra 1/1/2026 e 31/12/2026.
  • DURC regolare, CCNL applicato e trattamento minimo rispettato.
  • Nessun licenziamento oggettivo nei 6 mesi precedenti; rispetto del vincolo nei 6 successivi.
  • Incremento occupazionale netto in U.L.A. garantito.
  • Nessun cumulo con altri esoneri datoriali.
  • Domanda INPS inviata e, se preventiva, Unilav/Unisomm entro 10 giorni.

Per chi punta a una carriera stabile, questa finestra rappresenta una leva concreta: un incentivo strutturato, con criteri chiari, che premia l’occupazione giovanile qualificata e sostiene in modo mirato le aree con maggior bisogno di nuova occupazione.

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